Sez. 1, Sentenza n. 12411 del 20/12/2000 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218455 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Comparizione del condannato - Condizione di ammissibilità dell'istanza della misura alternativa - Esclusione - Irreperibilità al momento della decisione - Condizione ostativa all'accoglimento dell'istanza - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA
Nel procedimento di sorveglianza la comparizione del condannato all'udienza del tribunale non costituisce condizione di ammissibilità della richiesta di misura alternativa alla detenzione e la sua irreperibilità al momento della decisione in tanto può essere considerata ostativa all'accoglimento dell'istanza, in quanto sia sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di concessione di un beneficio penitenziario sul presupposto che il condannato, dopo la sospensione dell'esecuzione, si era reso irreperibile, rilevando che egli aveva comunque preso contatto con i servizi sociali consentendo l'acquisizione di elementi di giudizio poi riferiti con la relazione spedita al Tribunale medesimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)