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Sez. 1, Sentenza n. 811 del 07/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204015 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato che, dopo l'istanza, si sia reso irreperibile - Concedibilità del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204015-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Una volta presentata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, il condannato ha l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con previsione delle prescrizioni idonee, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall'altro, a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati. Pertanto, il comportamento del condannato che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa in esame, faccia perdere le sue tracce, dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte. Ne consegue che l'irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)