Sez. 1, Sentenza n. 4322 del 24/06/1996 Cc. (dep. 26/09/1996) Rv. 205695 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità dell'istituto a soggetto irreperibile - Esclusione - "Ratio".
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone indefettibilmente la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso dell'esecuzione dello stesso, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)