Sez. 2, Sentenza n. 1977 del 21/03/1983 (Rv. 426830 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - OPPONENTE AL DECRETO INGIUNTIVO RIMASTO SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - OPPONENTE AL DECRETO INGIUNTIVO RIMASTO SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente. Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dello opponente, sia pur per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. (V 716/82, mass n 418516; (V 115/82, mass n 417804).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)