Sez. 1, Sentenza n. 11215 del 14/10/1992 (Rv. 478921 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta | Avviso al contravventore della facoltà di attuare detto pagamento - Omissione - Irrilevanza.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta
L'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel disporre che l'autore della contravvenzione è ammesso al pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata e, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, non prevede l'obbligo dell'autorità precedente di dare avviso della facoltà di attuare detto pagamento; pertanto siffatta omissione è del tutto priva di rilevanza ai fini della validità della contestazione e non preclude il diritto del contravventore di eseguire detto pagamento, ancorché nel verbale notificatogli sia stata fatta menzione delle norme dell'abrogata legge 24 dicembre 1975 n. 706.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)