Sez. 1, Sentenza n. 117 del 09/01/1997 (Rv. 501612 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Avviso al contravventore della facoltà di tale pagamento - Omissione - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
L'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 nel disporre che l'autore della violazione amministrativa è ammesso al pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, non prevede l'obbligo della Autorità procedente di dare avviso della facoltà di attuare siffatto pagamento, con la conseguenza che siffatta omissione non preclude il diritto del contravventore di eseguire detto pagamento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)