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Sez. 1, Sentenza n. 4163 del 29/09/1977 (Rv. 387809 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - AL CONIUGE INCOLPEVOLE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387809-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - AL CONIUGE INCOLPEVOLE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'entita dell'assegno di mantenimento, dovuto al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, dev'essere determinata in relazione non solo ai redditi del coniuge obbligato, ma anche in relazione a tutte le sue sostanze, comprendenti anche i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito, che, ai sensi dell'art 143 cod civ, servono di riferimento per determinare il contenuto dell'Obbligo di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 24, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)