Sez. U, Sentenza n. 3418 del 22/05/1986 (Rv. 446374 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - POTERE DEL SINDACO DI STARE IN GIUDIZIO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE - PRESUPPOSTI - AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE - OMESSA PRODUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - POTERE DEL SINDACO DI STARE IN GIUDIZIO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE - PRESUPPOSTI - AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE - OMESSA PRODUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
Anche al fine della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il sindaco per stare in giudizio in rappresentanza del comune, ai sensi degli artt. 131 e 140 del R.d. 4 febbraio 1915 n. 148, deve essere autorizzato dal consiglio comunale, ovvero, in via d'urgenza, dalla giunta municipale con deliberazione soggetta a ratifica da parte del consiglio. Ne consegue che la mancata produzione, prima dell'inizio della discussione, delle indicate deliberazioni degli organi comunali (non annullate dall'autorità tutoria) determina l'inammissibilità del regolamento, rilevabile anche d'ufficio, per difetto di un presupposto necessario alla Costituzione del rapporto processuale. (Conf 4507/83, mass n 429383; (Conf 5941/82, mass n 423692).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)