Sez. 3, Sentenza n. 2168 del 25/05/1977 (Rv. 385893 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD ESERCIZIO DI ATTIVITA COMMERCIALE OD ARTIGIANALE - PROROGA LEGALE EX LEGGE N 1115 DEL 1971 - RAPPORTI DI FATTO - LOCAZIONI GIA FINITE PER INTIMATA DISDETTA - INAPPLICABILITA DELLA PROROGA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD ESERCIZIO DI ATTIVITA COMMERCIALE OD ARTIGIANALE - PROROGA LEGALE EX LEGGE N 1115 DEL 1971 - RAPPORTI DI FATTO - LOCAZIONI GIA FINITE PER INTIMATA DISDETTA - INAPPLICABILITA DELLA PROROGA.*
Il beneficio della proroga legale fino al 31 dicembre 1973 dei contratti di locazione di immobili adibiti all'Esercizio di attivita commerciale od artigianale, concesso dalla legge n 1115 del 1971, non e applicabile, in Mancanza di una chiara ed espressa previsione in proposito, alle locazioni le quali siano venute meno come rapporto giuridico e persistano soltanto come rapporto di mero fatto, a seguito della disdetta per finita locazione intimata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di proroga, dovendo gli effetti della sentenza di accoglimento retroagire al momento della domanda. (Conf 3054/76, mass n 381827; (Conf 2029/74, mass n 370306).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)