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Sez. 3, Sentenza n. 15571 del 11/12/2000 (Rv. 542555 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Commissario liquidatore - Legittimazione alla liquidazione del danno - Pagamento ad opera di impresa specificatamente designata dall'INA - Fondo di garanzia.
Stato
decisa il 2000-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542555-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della responsabilità civile contro terzi dell'auto danneggiante, il Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 9 decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, può essere autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo, alla liquidazione del danno; in tale ipotesi egli è assistito tecnicamente nelle operazioni di liquidazione da una apposita impresa, ma all'effettivo pagamento provvederà l'Impresa specificamente designata allo scopo dall'INA - Fondo di Garanzia, a seconda della regione in cui è avvenuto il sinistro.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)