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Sez. 5, Sentenza n. 19738 del 17/09/2010 (Rv. 615242 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Fabbricati iscritti in catasto ed in attesa di rendita a causa dei lavori con variazioni permanenti - Art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicazione del criterio comparativo - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615242-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili, la determinazione della base imponibile di un fabbricato appartenente ad un'impresa, iscritto in catasto ed in attesa di attribuzione della rendita a causa di lavori edili che abbiano comportato variazioni permanenti va determinata, sulla scorta del comma 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), secondo il criterio comparativo, ovvero con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto che per l'immobile in questione la base imponibile andasse determinata ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 e cioè sulla scorta del valore contabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)