diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 240 del 10/01/2003 (Rv. 559594 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL - Conseguenze - Successione delle regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Sussistenza - Gestioni stralcio - Attribuzioni - Direttore generale delle nuove aziende - Funzioni di commissario liquidatore delle USL - Configurabilità - Applicabilità di tali principi alla Regione Siciliana.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559594-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE

A seguito della istituzione delle aziende sanitarie locali, in sostituzione delle preesistenti unità sanitarie locali, i rapporti obbligatori in atto confluiscono in una gestione stralcio, la quale usufruisce della soggettività dell'ente soppresso, che viene prolungata durante la fase liquidatoria, mentre il direttore generale della nuova azienda assume la veste di commissario liquidatore. Tale principio vale anche in riferimento alle strutture sanitarie operanti nella Regione siciliana, in forza degli artt. 1 e 55 della legge reg. 3 novembre 1993, n. 30.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 03/11/1993 num. 30 art. 1, Legge Reg. Sicilia 03/11/1993 num. 30 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)