Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005 (Rv. 581318 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Istituzione delle Aziende USL - Soppressione delle USL - Gestioni stralcio radicate presso gli uffici competenti delle USL - Attribuzioni riguardo a tali rapporti - Sussistenza - Proroga della soggettività delle USL - Configurabilità - Rappresentanza da parte dei direttori generali della aziende sanitarie quali commissari liquidatori - Sussistenza - Giudizi in corso - Legittimazione processuale delle USL - Permanenza - Impugnazioni - Inclusione - Applicabilità di tali principi alla Regione Siciliana.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A seguito dell'istituzione delle aziende sanitarie locali, in sostituzione delle preesistenti unità sanitarie locali, i rapporti obbligatori concernenti la gestione pregressa confluiscono in una gestione stralcio, la quale usufruisce della soggettività dell'ente soppresso, che viene prolungata durante la fase liquidatoria, ed è rappresentata dal commissario liquidatore, il quale, in tale veste, è legittimato ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti dell'USL, secondo un principio applicabile anche per le strutture sanitarie operanti nella Regione siciliana.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 03/11/1993 num. 30 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)