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Sez. 1, Sentenza n. 5533 del 08/06/1994 (Rv. 486927 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Fondo irreversibilmente acquisito nella realizzazione di opera pubblica - Appartenenza a più comproprietari - Danno - Risarcimento - Relativo giudizio promosso dal singolo condomino - Effetto interruttivo della prescrizione del credito degli altri - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486927-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

Con riguardo alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per "occupazione appropriativa" del fondo irreversibilmente acquisito nella realizzazione di opera pubblica, l'appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di ciascuno di detti comproprietari al ristoro del pregiudizio verificatosi nel suo patrimonio. Pertanto, il giudizio promosso dal singolo condomino per il risarcimento del danno non vale ad interrompere la prescrizione del credito degli altri, senza che siano invocabili le diverse regole operanti nel distinto caso dell'opposizione alla stima indennitaria proposta da uno dei comproprietari espropriati (ove la domanda coinvolge necessariamente l'intero ammontare dell'indennità stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1308, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)