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Sez. 1, Sentenza n. 4650 del 26/05/1997 (Rv. 504684 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Fondo appartenente a più comproprietari - Danno - Risarcimento - Giudizio promosso da singolo condomino - Pretesa - Limitazione a quanto dovutogli individualmente.
Stato
decisa il 1997-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504684-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Mentre con riguardo all'espropriazione di beni indivisi l'opposizione del singolo comproprietario estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari ed implica che il giudizio debba determinare l'indennità nel suo complesso, in quando l'obbligazione indennitaria dell'espropriante non può essere adempiuta in forma frazionata e la comunione permane con oggetto l'indennità fin quando non ne sia disposto lo svincolo, diversamente, nell'ipotesi in cui l'azione del singolo proprietario abbia contenuto risarcitorio, per essersi verificata occupazione appropriativa, la pretesa non può essere coltivata oltre i limiti del pregiudizio sofferto in proprio dall'istante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)