Sez. L, Sentenza n. 4547 del 25/02/2009 (Rv. 606818 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Licenziamento collettivo - Domande del lavoratore volte alla declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla reintegrazione nel posto di lavoro - Cognizione del giudice del lavoro - Domanda di condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 - Proponibilità dinanzi al medesimo giudice del lavoro - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, spetta al giudice del lavoro la cognizione non soltanto sulle domande del lavoratore di impugnazione del licenziamento (nella specie, un licenziamento collettivo) e di condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto dirette ad ottenere una pronuncia costitutiva, ma anche della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni mediante il pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, trattandosi di istanza meramente riproduttiva del contenuto dell'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e conseguenziale alle richieste principali di dichiarazione di inefficacia del licenziamento, che non comporta alcun accertamento aggiuntivo sul "quantum" del risarcimento, né, quindi, impone lo scorporo della domanda per la preventiva verifica in via amministrativa - in sede di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale - a tutela degli altri creditori, dovendosi ritenere, sul piano della "ratio legis", l'inutilità di una simile verifica, idonea ad appesantire ingiustificatamente la durata del processo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)