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Sez. L, Sentenza n. 18088 del 27/08/2007 (Rv. 598602 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Art. 95, terzo comma, legge fall. - Interpretazione estensiva - Necessità - Sentenza non ancora passata in giudicato di rigetto (anche solo parziale) delle domande del creditore - Impugnazione del creditore - Necessità - Conseguenze in ordine alla competenza per materia - Domanda di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro o dell'illegittimità del licenziamento - Attrazione nella competenza del giudice del lavoro - Configurabilità - Sussistenza - Domanda risarcitoria correlata - Attrazione alla competenza del giudice del lavoro - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598602-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

La norma dell'art. 95, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 va interpretata estensivamente e deve, pertanto, trovare applicazione anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore, con la conseguenza che, intervenuto il fallimento successivamente a tale decisione, il creditore per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento, che è legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche passivamente a subirla. Ne consegue che, in ragione della competenza nei sensi indicati del giudice dell'impugnazione, se in una controversia del lavoro si intenda far valere una domanda volta ad una pronuncia di accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) o costitutiva (per esempio di annullamento del licenziamento o di reintegrazione sul posto di lavoro) unitamente ad una domanda diretta alla condanna al pagamento di somma di denaro, va riconosciuta al giudice del lavoro, quale giudice dell'impugnazione, la competenza funzionale su tutte le domande spiegate, non potendo operare per quanto riguarda la (sola) domanda di condanna la "vis attractiva" del giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur statuendo sulle domande del lavoratore appellante nei confronti della curatela fallimentare della società datrice di lavoro concernenti la insussistenza di un effettivo recesso dal rapporto di lavoro o comunque l'illegittimità del licenziamento, aveva però dichiarato improcedibile la ulteriore domanda risarcitoria, in quanto ritenuta proponibile solo dinanzi al giudice fallimentare, giacché la società datrice di lavoro, dopo la sentenza di primo grado emessa nei suoi confronti e prima dell'impugnazione della stessa, era stata dichiarata fallita).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 3, Legge 16/01/1942 num. 267 art. 95 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)