Sez. 5, Sentenza n. 7317 del 19/01/2004 Ud. (dep. 20/02/2004) Rv. 228080 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Delitto di illecita influenza sull'assemblea - Nuova formulazione introdotta con l'art. 2636 cod. civ. dal D.Lgs. n. 61 del 2000 - Elementi costitutivi - Fattispecie.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
In tema di reati societari, l'art. 2636 cod.civ. (illecita influenza sull'assemblea), nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 61 del 2002, prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno, si configura come reato di evento, posto che per la consumazione del reato è richiesta l'effettiva determinazione della maggioranza nell'assemblea, ed è preordinato a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che integri il delitto in questione la condotta dell'amministratore unico di una società che, al fine di aggirare il divieto di voto per conflitto di interessi, stabilito dall'art. 2373, comma terzo, cod. civ., abbia simulato la vendita della propria quota a due dipendenti, per consentire l'esercizio di voto legato a tale quota, impedendo, tramite il voto contrario espresso dagli apparenti acquirenti, l'adozione della delibera per il promovimento dell'azione di responsabilità nei suoi confronti, che altrimenti sarebbe stata approvata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2636
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)