Sez. L, Sentenza n. 14035 del 27/09/2002 (Rv. 557683 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Pensione di inabilità ed assegno di invalidità - Requisiti socio economici - Elementi costitutivi del diritto - Carenza - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Preclusioni derivanti dal giudicato interno.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di pensione di inabilità ed assegni di invalidità previsti a favore degli invalidi civili dagli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118, i requisiti socio economici (requisiti reddituale, incollocazione) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'interessato, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi, ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario, per effetto della sussistenza degli altri requisiti, mentre, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)