Sez. 2, Sentenza n. 2399 del 11/03/1988 (Rv. 458178 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE - CAPARRA PENITENZIALE CON DIRITTO DI RECESSO - INADEMPIMENTO DELLA PARTE TITOLARE DI TALE DIRITTO - DOMANDA DI ADEMPIMENTO PROPOSTA DALL'ALTRA PARTE - OPPONIBILITÀ DEL PREDETTO DIRITTO IN VIA DI AZIONE O ECCEZIONE RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PROPOSTA DALL'ALTRA PARTE - ACCOGLIMENTO - EFFETTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO - INEFFICACIA.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE - CAPARRA PENITENZIALE CON DIRITTO DI RECESSO - INADEMPIMENTO DELLA PARTE TITOLARE DI TALE DIRITTO - DOMANDA DI ADEMPIMENTO PROPOSTA DALL'ALTRA PARTE - OPPONIBILITÀ DEL PREDETTO DIRITTO IN VIA DI AZIONE O ECCEZIONE RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PROPOSTA DALL'ALTRA PARTE - ACCOGLIMENTO - EFFETTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO - INEFFICACIA.*
In caso di caparra (penitenziale) con pattuizione del diritto di recesso, la parte in cui favore tale diritto è stipulato, se inadempiente, può paralizzare la domanda di adempimento proposta nei suoi confronti esercitando tale diritto in via di Azione o di eccezione riconvenzionale, ma non può paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento che, se accolta, per l'effetto retroattivo della pronuncia al momento della sua proposizione, rende priva di efficacia la dichiarazione di recesso che sia stata comunicata in un momento successivo. (V 437/85, mass n 438646; (V 3027/82, mass n 420957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)