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Sez. 1, Sentenza n. 23869 del 22/04/2016 Cc. (dep. 08/06/2016) Rv. 267994 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame - Eccezione di difetto di autonoma valutazione - Rigetto - Generico rinvio a "più parti" dell'ordinanza del G.i.p. - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267994-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

È apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)