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Sez. 6, Sentenza n. 47233 del 29/10/2015 Cc. (dep. 27/11/2015) Rv. 265337 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Autonoma valutazione - Motivazione per "relationem" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265337-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art.292 co.1 lett.c cod.proc.pen.) non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio - "per relationem" o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, salvo che l'ordinanza recepisca la richiesta del P.M. aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)