Sez. 3, Sentenza n. 6574 del 20/12/1980 (Rv. 410370 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - ESTREMI DI UN ATTO TRASCRITTO - OPPONIBILITA AI TERZI - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - ESTREMI DI UN ATTO TRASCRITTO - OPPONIBILITA AI TERZI - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Secondo il vigente sistema pubblicitario, la trascrizione dell'atto si effettua mediante l'inserzione nel pubblico registro della relativa nota, costituita da un estratto del titolo, da presentare al conservatore in duplice originale, e, quindi, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, ne, tanto meno, da altri Atti cui tali titoli si riferiscono o da notizie e dati estranei alla menzionata nota. (V 2711/76, mass n 381502; (V 45/69, mass n 337866; (V 1976/67, mass n 328979; (V 611/64, mass n 300808).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)