Sez. L, Sentenza n. 27674 del 15/12/2005 (Rv. 585509 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda amministrativa proposta anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 - Ricorso amministrativo proposto successivamente - Termine di decadenza quinquennale per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 47, terzo comma, d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo risultante a seguito dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991) - Decorrenza - Ulteriore "dies a quo" aggiunto dall'art. 4 legge n. 384 del 1992 (decorrente dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione) - Operatività - Condizioni - Criteri di riferimento - Individuazione in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 1996.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Nel caso in cui la domanda amministrativa per ottenere la prestazione assicurativa (nella specie per l'ottenimento dell'indennità prevista dall'art. 5 della legge n. 546 del 1987) sia proposta anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 (19 settembre 1992), ancorché il ricorso amministrativo sia stato proposto successivamente ad esso, si applica il regime decadenziale quinquennale previsto dal terzo comma dell'art. 47 del d. P.R. n. 639 del 1970, come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, mentre non opera il disposto dell'art. 4 dello stesso d.l. n. 384 del 1992, il quale - introducendo un'ulteriore data di decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria (che si aggiunge alle due date già contemplate dal citato art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970) - prevede che il "dies a quo" abbia inizio "dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". Il principio si fonda sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 128 del 1996, la quale ha affermato che il termine di decadenza (triennale o annuale) di cui al d.l. n. 384 del 1992 può decorrere dalla data suddetta solo ove tutti gli elementi della fattispecie, e quindi anche la domanda amministrativa, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto legge.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)