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Sez. L, Sentenza n. 6919 del 26/05/2000 (Rv. 536928 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di decadenza annuale per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 47, comma terzo, d.P.R. n. 639/1970 nel testo ex art. 4 D.L. n. 384/1982 - Applicabilità - Presupposti temporali - Precostituzione alla sua entrata in vigore di tutti gli elementi del procedimento amministrativo - Domanda di prestazione - Inclusione - Fattispecie relativa a indennità di maternità.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536928-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dall'art. 47, comma terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992 (convertito dalla legge n. 438 del 1992), in materia di prestazioni relative alle gestioni previdenziali di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989, è applicabile - sotto il profilo temporale - solo quando tutti gli elementi della fattispecie procedimentale regolata, compresa anche la domanda amministrativa, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto legge, in conformità al principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 1996. (Nella specie, peraltro, tutta la fase amministrativa, relativa alle richieste indennità di maternità, si era conclusa prima dell'entrata in vigore della nuova norma).

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 24, Decreto Legge 18/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)