Sez. 3, Sentenza n. 676 del 10/03/1966 (Rv. 321343 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - ONERE DELLA PROVA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - ONERE DELLA PROVA.*
Il motivo che giustifica la domanda di revocazione ex art. 395 n.3 cod.proc.civ.non consiste nella sola impossibilita di produrre in giudizio il documento decisivo, bensi nella dimostrazione che tale impossibilita non sia derivata da colpa del soccombente. Pertanto, la parte che agisce in revocazione, per assolvere all'Onere della suddetta prova, deve dimostrare che, sino al momento in cui la causa viene posta in decisione, l'ignoranza della esistenza del documento, ovvero del luogo nel quale il medesimo si trovava, non era derivata da sua colpa, bensi da causa di forza maggiore o da fatto della parte avversaria. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)