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Sez. 3, Sentenza n. 76 del 15/01/1969 (Rv. 337917 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - PRESUPPOSTI - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO - COLPA DELL'ISTANTE- APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337917-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - PRESUPPOSTI - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO - COLPA DELL'ISTANTE- APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il motivo che giustifica la domanda di revocazione, ai sensi dello art 395, n 3, cod proc civ, non consiste nella sola impossibilita, in cui si e trovata la parte, di produrre in giudizio i documenti decisivi, ma, altresi, nella circostanza che tale impossibilita non sia derivata da colpa del soccombente. Pertanto, la parte che agisce in revocazione deve dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti o del luogo dove essi si trovavano non era dipesa da sua colpa, ma da causa di forza maggiore o da fatto dell'avversario. La valutazione della colpa dell'istante da parte del giudice di merito, se adeguatamente motivata, e insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 676'66, mass n 321343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)