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Sez. 1, Sentenza n. 8519 del 12/04/2006 (Rv. 589891 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Giudizio di impugnazione - Limiti - Giudice d'appello - Mutamento della qualificazione compiuta dal giudice di primo grado in difetto di gravame sul punto - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589891-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il potere-dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda non consente di sostituire la domanda proposta con una diversa, fondata su altra "causa petendi", e dunque di introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto, particolarmente in grado di appello, in cui il giudice non può esaminare una questione neppure tacitamente proposta, perché non in rapporto con quella espressamente formulata, e di quella non costituente antecedente logico-giuridico (nella specie, si è ritenuto sia incorso nel vizio di ultrapetizione il giudice d'appello che, investito del gravame avverso sentenza di rigetto della domanda per il conseguimento dell'indennità di espropriazione e del risarcimento del danno da fatto illecito, a seguito della demolizione di un immobile resa necessaria dal fenomeno del bradisismo, condannando l'appellato al pagamento di indennizzo per atto legittimo, non ha operato una mera qualificazione della domanda, ma ha pronunciato su domanda diversa per "causa petendi" e "petitum").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)