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Sez. 2, Sentenza n. 20730 del 30/07/2008 (Rv. 604334 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Qualificazione della domanda - Poteri del giudice di primo e di secondo grado - Diversità - Mutamento della qualificazione giuridica in grado di appello in assenza di contestazioni sul punto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604334-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Nel vigente sistema processuale è consentito solo al giudice di primo grado il potere incondizionato di qualificazione della domanda, mentre al giudice di appello - in ragione dell'effetto devolutivo di tale impugnazione e della presunzione di acquiescenza di cui all'art. 329 cod. proc. civ. - non è più permesso di mutare "ex officio" la qualificazione ritenuta dal primo giudice, a meno che questa non abbia formato oggetto di impugnazione esplicita o, quanto meno, implicita, nel senso che una diversa qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica di un motivo di impugnazione espressamente formulato (nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha rilevato che la sentenza di appello era incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto, avendo la domanda originaria come oggetto la sola tutela di un presunto uso privato di una strada, il giudice di secondo grado non aveva il potere, in assenza di contestazione sul punto, di riqualificare tale domanda come intesa a far valere un diritto di uso pubblico sulla strada medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)