Sez. 3, Sentenza n. 14573 del 12/07/2005 (Rv. 583440 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Giudizio di impugnazione - Limiti - Giudice d'appello - Mutamento della qualificazione compiuta dal giudice di primo grado in difetto di gravame sul punto - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il potere - dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel pronunciare in ordine alla domanda di rimborso di somme pagate a titolo d'imposta comunale su un passo carrabile, proposta dai proprietari di un immobile nei confronti del conduttore, aveva ritenuto non vincolante la qualificazione giuridica adottata dal giudice di primo grado, che aveva ricondotto la fattispecie all'indebito soggettivo, inquadrandola, pur in assenza di un'espressa censura da parte dell'appellante, nello schema dell'ingiustificato arricchimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)