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Sez. 2, Sentenza n. 4598 del 20/11/1973 Ud. (dep. 28/06/1974) Rv. 127298 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE D'APPELLO - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - POSSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127298-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE D'APPELLO - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - POSSIBILITA - LIMITI.*

La rinnovazione totale o parziale del dibattimento rientra nella facolta discrezionale del giudice d'appello, il quale e tenuto a disporla soltanto nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, il processo non possa essere deciso allo stato degli Atti. La motivazione sul rigetto dell'istanza di rinnovazione puo essere anche implicita, e cio si verifica quando la sentenza, pur non facendo ad essa espresso riferimento, da una dimostrazione adeguata del raggiunto convincimento circa la consistenza degli elementi di prova gia acquisiti a carico del prevenuto e indica ragioni tali da fare apparire chiara la superfluita di nuove indagini.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)