Sez. 1, Sentenza n. 24155 del 12/11/2014 (Rv. 633257 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Rito societario - Ordinanza di inammissibilità ex art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003, dell'istanza di fissazione dell'udienza - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111, settimo comma, Cost., è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi, sicché non è impugnabile con tale mezzo l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale, nel rito societario, a norma dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, dichiari l'inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione, trattandosi di provvedimento istruttorio privo di carattere decisorio, in quanto non idoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni giuridiche sostanziali, e non definitivo, potendo l'istanza essere riproposta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 8 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)