Sez. 1, Ordinanza n. 5377 del 11/03/2006 (Rv. 590892 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Condizioni - Carattere decisorio e definitivo - Provvedimenti istruttori - Impugnabilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: pertanto, non sono impugnabili con tale mezzo i provvedimenti istruttori, in quanto meramente strumentali rispetto alla decisione della causa, revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, e inidonei a determinare il formarsi del giudicato (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale nei confronti del provvedimento con il quale, corso di un procedimento di interdizione, era stata dichiarata la nullità dell'audizione dell'interdicendo, in quanto effettuata alla presenza del Vice Procuratore Onorario anziché del Procuratore della Repubblica o di un suo sostituto, e se ne era ordinata la rinnovazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)