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Sez. 1, Sentenza n. 3452 del 20/02/2015 (Rv. 634536 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decreto di annullamento dell'omologazione del concordato preventivo - Impugnabilità - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2015-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634536-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., in quanto privo del carattere di decisorietà, il provvedimento di annullamento dell'omologazione del concordato preventivo, trattandosi di provvedimento inscindibilmente connesso alla conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché, salvi i casi in cui l'annullamento, dipenda da ragioni che escludono la declaratoria di fallimento, quali l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o il difetto di giurisdizione, i relativi vizi debbono essere fatti valere attraverso il mezzo di impugnazione previsto avverso la sentenza di fallimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)