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Sez. 2, Sentenza n. 8392 del 11/02/2002 Cc. (dep. 28/02/2002) Rv. 220958 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Parere del pubblico ministero - Mancata acquisizione - Nullità del provvedimento - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220958-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero in ordine alla istanza di revoca della misura cautelare, richiesto dall'art. 299 comma 3-bis cod. proc. pen, non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 lettera b) dello stesso codice, a condizione che il rappresentante della pubblica accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorché in concreto non lo abbia fatto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la nullità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare proposta, in pubblica udienza, alla presenza del p.m., il quale si era poi spontaneamente allontanato prima di concludere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)