diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5816 del 23/11/1985 (Rv. 443007 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO E SODDISFACIMENTO DI UN CREDITO - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443007-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO E SODDISFACIMENTO DI UN CREDITO - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Con riguardo alla domanda proposta nei confronti di un'impresa messa in liquidazione coatta amministrativa, per ottenere lo accertamento ed il soddisfacimento di crediti, anteriori o posteriori all'instaurazione di detta procedura, inclusi quelli derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa da far valere in via amministrativa dinanzi al Commissario liquidatore, salvo restando il successivo intervento del predetto giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo. (V 2127/81, mass n 412850).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)