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Sez. U, Sentenza n. 2127 del 11/04/1981 (Rv. 412850 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - IMPRESA ASSICURATIVA - DOMANDA DI UN LAVORATORE DIRETTA A CONSEGUIRE L'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO ED IL RICONOSCIMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE E DOMANDA DIRETTA A FAR VALERE NEI CONFRONTI DI ALTRA IMPRESA, CESSIONARIA EX LEGE DELLE ATTIVITA DELL'ALTRA, LA RESPONSABILITA SOLIDALE E L'OBBLIGO DI RIASSUNZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - LIMITAZIONE ALLA SECONDA DOMANDA - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE RELATIVAMENTE ALLA PRIMA - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412850-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - IMPRESA ASSICURATIVA - DOMANDA DI UN LAVORATORE DIRETTA A CONSEGUIRE L'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO ED IL RICONOSCIMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE E DOMANDA DIRETTA A FAR VALERE NEI CONFRONTI DI ALTRA IMPRESA, CESSIONARIA EX LEGE DELLE ATTIVITA DELL'ALTRA, LA RESPONSABILITA SOLIDALE E L'OBBLIGO DI RIASSUNZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - LIMITAZIONE ALLA SECONDA DOMANDA - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE RELATIVAMENTE ALLA PRIMA - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.*

Qualora un lavoratore, assumendo di essere stato dipendente di una impresa assicurativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, agisca, in Sede di cognizione ordinaria, per conseguire, nei confronti di detta impresa, l'accertamento del rapporto di lavoro ed il riconoscimento di spettanze retributive inerenti al rapporto stesso, nonche per far valere, nei confronti di altra impresa, cessionaria ex lege delle attivita di quella sottoposta a liquidazione (art 5 del DL 5 settembre 1978 n 576), la responsabilita solidale nei suddetti debiti e l'Obbligo di riassunzione, la giurisdizione del giudice adito va affermata limitatamente a tali seconde pretese, che investono rapporti autonomi rispetto a quelli dedotti nei confronti dell'impresa soggetta a liquidazione, mentre va temporaneamente negata con riguardo alle pretese avanzate contro quest'ultima impresa, atteso che esse, siano inerenti al periodo anteriore all'instaurarsi della procedura concorsuale, ovvero a quello successivo, devono essere esercitate in via amministrativa dinanzi al Commissario liquidatore, salvo il successivo ricorso al giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni avverso l'accertamento del passivo. (V 4375/77, mass n 387968; (V 1881/75, mass n 375553 e 375554; (V 2080/73, mass n 365249).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 05/09/1978 num. 576 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)