Sez. 5, Sentenza n. 19262 del 06/03/2012 Ud. (dep. 21/05/2012) Rv. 252523 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Mancata assunzione della prova ammessa - Chiusura dell'istruzione dibattimentale - Invito accolto alle parti a procedere alla discussione - Omesso rilievo sull'incompletezza dell'istruzione - Acquiescenza delle parti alla revoca implicita della prova - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE
Qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedono alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)