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Sez. 5, Sentenza n. 19262 del 06/03/2012 Ud. (dep. 21/05/2012) Rv. 252523 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Mancata assunzione della prova ammessa - Chiusura dell'istruzione dibattimentale - Invito accolto alle parti a procedere alla discussione - Omesso rilievo sull'incompletezza dell'istruzione - Acquiescenza delle parti alla revoca implicita della prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252523-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE

Qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedono alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)