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Sez. 5, Sentenza n. 35986 del 27/05/2008 Ud. (dep. 19/09/2008) Rv. 241584 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Prova richiesta ed ammessa dal giudice ma non espletata - Invito alle parti a rassegnare le conclusioni - Silenzio delle parti in ordine alla completezza dell'istruttoria - Violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495, comma quarto, cod. proc. pen. - Esclusione - Revoca implicita della prova ammessa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241584-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

Non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495, comma quarto, cod. proc. pen., qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza dell'istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all'andamento e allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)