Sez. 5, Sentenza n. 7108 del 14/12/2015 Ud. (dep. 23/02/2016) Rv. 266076 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Mancata assunzione della prova ammessa - Chiusura dell'istruzione dibattimentale - Invito accolto dalle parti a procedere alla discussione - Omesso rilievo sull'incompletezza dell'istruzione - Acquiescenza alla revoca implicita della prova - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE
Qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)