Sez. L, Sentenza n. 3842 del 10/06/1986 (Rv. 446681 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DA CONTRATTO COLLETTIVO UTILIZZATO COME PARAMETRO DI RIFERIMENTO - RILEVANZA - LIMITI - ADEGUAMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DA CONTRATTO COLLETTIVO UTILIZZATO COME PARAMETRO DI RIFERIMENTO - RILEVANZA - LIMITI - ADEGUAMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*
Il giudice del merito, nel procedere all'adeguamento della retribuzione secondo i principi dettati dall'art. 36 cost., non può calcolare tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale previsto dalla contrattazione collettiva utilizzata come parametro di riferimento, ma non direttamente applicabile; deve invece tener conto soltanto di quelli che concorrono alla formazione del minimo retributivo ex art. 36 citato. Pertanto non sono computabili gli adeguamenti periodici di anzianità i quali non rientrano nella retribuzione minima sufficiente secondo il citato precetto costituzionale, giacché tale emolumento, pur di carattere retributivo, non è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, bensì alla durata del servizio effettuato dal lavoratore. (V 5709/84, mass n 437386; (V 622/84, mass n 432879).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)