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Sez. L, Sentenza n. 5709 del 12/11/1984 (Rv. 437386 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI BIENNALI E AUMENTI PERIODI DI ANZIANITÀ - FONDAMENTO NELL'AUTONOMIA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - CONSEGUENZE - PRINCIPIO DI MANTENIMENTO IN CASO DI PROMOZIONE O AVANZAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI BIENNALI E AUMENTI PERIODI DI ANZIANITÀ - FONDAMENTO NELL'AUTONOMIA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - CONSEGUENZE - PRINCIPIO DI MANTENIMENTO IN CASO DI PROMOZIONE O AVANZAMENTO - INSUSSISTENZA.*

Gli scatti biennali, al pari degli aumenti periodici di anzianità in genere, non sono previsti da alcuna norma di legge, mentre il criterio per il loro calcolo deriva esclusivamente - senza incontrare alcuna limitazione nel precetto costituzionale di cui all'art. 36, primo comma cost. - dall'autonomia privata, collettiva o individuale, la quale non è tenuta ad uniformarsi al principio dell'infrazionabilità dell'anzianità, valido soltanto per la relativa indennità. Pertanto, in Mancanza di espressa previsione, non è ravvisabile un principio generale ed assoluto di mantenimento, in caso di promozione o avanzamento, degli scatti precedentemente maturati. (V 4273/82, mass n 422248; (V 6375/81, mass n 417172; (V 349/81, mass n 410813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)