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Sez. L, Sentenza n. 13105 del 08/09/2003 (Rv. 566653 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rito del lavoro - Deposito tempestivo del ricorso in appello - Vizio di notifica - Fissazione di nuova udienza di discussione - Omessa indicazione del termine perentorio per la notifica - Notifica effettuata in maniera da garantire alla controparte il godimento del termine a comparire - Tempestività.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566653-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, qualora sia stato proposto validamente appello con il deposito nei termini di legge del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", qualora il giudice d'appello rilevi un vizio della notificazione del ricorso e lo indichi all'appellante, ex art. 421 cod. proc. civ., fissando una nuova udienza di discussione, ma omettendo di indicare il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il termine per la rinnovazione della notificazione è implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all'udienza fissata, il rispetto del termine di comparizione. Pertanto, deve ritenersi tempestiva la rinnovazione della notificazione effettuata, pur in mancanza di un termine perentorio, con anticipo superiore al termine a comparire (nel caso di specie, in particolare, con anticipo superiore ai termini per comparire di cui all'art. 435, comma 3, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)