Sez. 1, Sentenza n. 28 del 05/01/1996 (Rv. 495245 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Rinnovazione della notificazione della citazione disposta dal giudice - Fissazione della prossima udienza - Omessa indicazione del termine perentorio per la notifica - Implicita indicazione di tale termine - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
Nel caso in cui il giudice, disponendo la rinnovazione della notificazione della domanda (art. 307, terzo comma, cod.proc.civ.), si limiti a fissare l'udienza prossima, senza specificare la scadenza del termine perentorio, deve ritenersi che il termine per la rinnovazione della notificazione sia implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all'udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio. Pertanto, deve ritenersi tempestiva la rinnovazione della notificazione effettuata, pur in mancanza di un termine perentorio, con anticipo superiore ai termini per comparire di cui all'art. 163 bis cod.proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)