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Sez. 6, Sentenza n. 2544 del 05/07/1999 Cc. (dep. 28/10/1999) Rv. 214530 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Competenza - È del pubblico ministero - Istanza di restituzione al G.i.p. - Pronuncia di accoglimento da parte di quest'ultimo - Annullamento del provvedimento da parte del giudice del riesame in sede di appello - Necessità - Mera pronuncia di inammissibilità da parte del giudice del riesame - Annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214530-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO

Nella fase delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione dei beni, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, c.p.p., è competente a pronunciarsi il pubblico ministero con decreto avverso il quale può essere proposta opposizione davanti al g.i.p. Conseguentemente, qualora l'istanza di restituzione sia stata proposta direttamente a quest'ultimo e questi abbia provveduto, il provvedimento emesso deve essere annullato, in sede di appello, dal tribunale del riesame, il quale deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Qualora, invece, il tribunale si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la relativa ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti all' organo inquirente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)