Sez. 5, Sentenza n. 15863 del 14/12/2001 (Rv. 551168 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Inventario di inizio e fine esercizio - Omessa redazione - Accertamento induttivo del reddito ex art. 39, secondo comma, del dPR n. 600 del 1973 - Legittimità - Prospetto delle attività e passività redatto ai sensi dell'art. 10, comma quinto, del D.L. n. 69 del 1989 - Equiparazione all'inventario - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa redazione dell'inventario di inizio e fine esercizio (alla quale non può sopperire la compilazione del prospetto delle attività e delle passività di cui all'art. 10, comma quinto, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), ovvero anche, in assenza delle scritture ausiliarie sui reali movimenti di beni per la rivendita nell'anno, comprovanti costi e prezzi di vendita delle merci, l'ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ricorrendo a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 cod. civ. e a fatti noti all'ufficio, come i ricarichi medi per categorie omogenee di merci vendute nell'anno.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 10 com. 5, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)