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Sez. 5, Sentenza n. 9946 del 23/06/2003 (Rv. 564466 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento induttivo di un maggior reddito d'impresa - Ammissibilità - Condizioni - Percentuale di ricarico diversa da quella risultante da studio di settore - Sufficienza - Esclusione - Altre omissioni incidenti sull'attendibilità complessiva della dichiarazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564466-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi di impresa minore, perché sia legittima l'adozione, da parte dell'ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, del criterio induttivo di cui all'art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non basta il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante da uno studio di settore, ma occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione del metodo induttivo in considerazione del fatto che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in contestazione, aveva omesso di indicare il valore delle rimanenze di esercizio e non aveva mai assolto all'incombente di esibire il relativo prospetto, alla cui tenuta sono obbligate anche le imprese soggette a contabilità semplificate).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)