Sez. L, Sentenza n. 387 del 23/01/1990 (Rv. 464946 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PENSIONE CONSORTILE EX ART. 33 DEL C.C.N.L. 28 LUGLIO 1970 PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA - CONCORRENZA CON LA PENSIONE INPS - DIVIETO DELLA DUPLICE INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI CUMULATE EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 843 DEL 1978 - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PENSIONE CONSORTILE EX ART. 33 DEL C.C.N.L. 28 LUGLIO 1970 PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA - CONCORRENZA CON LA PENSIONE INPS - DIVIETO DELLA DUPLICE INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI CUMULATE EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 843 DEL 1978 - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Con riguardo alla speciale disciplina del cumulo di pensioni dettata dall'art. 19 della legge n. 843 del 1978 - che, secondo il suo esplicito tenore letterale, nel sancire il divieto della duplice indicizzazione delle pensioni, si riferisce al solo caso in cui i rispettivi trattamenti cumulati in capo al medesimo soggetto conseguano entrambi a forme di previdenza obbligatorie, in quanto sostituite per legge, e non anche a quello nel quale uno di essi abbia carattere volontario, rinvenendo la propria fonte in un atto negoziale che gli conferisca natura privatistica e retributiva, senza funzione integrativa dell'altro trattamento di carattere obbligatorio - la pensione consortile (contemplata dall'art. 33 del C.C.n.L. 28 luglio 1970 e successive modificazioni e integrazioni, per i dirigenti dei consorzi di bonifica, in relazione all'eventualità che il dipendente opti per tale trattamento in sostituzione dell'indennità di anzianità, secondo parametri determinati da tale contrattazione ed in misura riducibile in caso di concorso con la pensione i.N.P.S.), pur costituendo una Forma equivalente di previdenza ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., rimane estranea all'ambito di operatività del suddetto divieto, in quanto non comporta l'esclusione o l'esonero dall'a.G.o., né è integrativa della medesima, ma si fonda su un libero atto di autonomia privata (ed in tal senso non è obbligatoria ex lege), con la conseguenza che è suscettibile di adeguamento per variazioni del costo della vita e tale trattamento è cumulabile con quello analogo dovuto per la concorrente pensione i.N.P.S.. (V 3246/88, mass n 458685; (V 9179/87, mass n 456380; (V 2444/85, mass n 440285).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/07/1970 num. 33, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1979 num. 633 art. 14, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)