diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3246 del 29/04/1988 (Rv. 458685 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DISCIPLINA EX ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - APPLICABILITÀ ALLA PENSIONE CONSORTILE EX CCNL 25 MARZO 1976 PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - PENSIONE CONSORTILE - ADEGUAMENTO PER VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - CUMULO CON L'ADEGUAMENTO DOVUTO PER LA CONCORRENTE PENSIONE INPS - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458685-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DISCIPLINA EX ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - APPLICABILITÀ ALLA PENSIONE CONSORTILE EX CCNL 25 MARZO 1976 PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - PENSIONE CONSORTILE - ADEGUAMENTO PER VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - CUMULO CON L'ADEGUAMENTO DOVUTO PER LA CONCORRENTE PENSIONE INPS - AMMISSIBILITÀ.*

Le Disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 - statuenti, nel caso di concorso di pensioni erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria e da gestioni sostitutive o integrative della medesima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la spettanza una sola volta dello incremento dell'indennità integrativa speciale e la corresponsione di tale trattamento da parte dell'Assicurazione generale - non sono applicabili alla pensione consortile disciplinata dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei consorzi di bonifica, la quale, pur costituendo una Forma equivalente di previdenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 cod. civ., non è né obbligatoria, nonostante l'efficacia erga omnes del contratto 20 aprile 1951, né sostitutiva o integrativa della pensione i.N.P.S., come si desume anche dal testo dell'art. 15, quarto comma, lett. C), della legge 20 febbraio 1958 n. 55. Pertanto, la pensione consortile anzidetta è suscettibile di adeguamento per variazioni del costo della vita e tale trattamento è cumulabile con quello analogo dovuto per la concorrente pensione i.N.P.S.. (V 4397/87, mass n 453130; (V 1475/78, mass n 390853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 55 art. 15, DPR 09/05/1961 num. 816 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Contr. Coll. 25/03/1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)