Sez. U, Sentenza n. 142 del 16/03/1999 (Rv. 524157 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Provvedimenti per l'occupazione giovanile - Legge n. 285/77 - Lista speciale ex art. 4 stessa legge - Graduatoria - Progetto riguardante personale non qualificato o privo di titolo di studio - Richiesta numerica da parte dell'Amministrazione interessata ed avviamento da parte dell'Ufficio di collocamento - Obbligatorietà - Corrispondente posizione soggettiva del soggetto utilmente inserito nella graduatoria della lista - Natura - Diritto soggettivo all'avviamento nei limiti della richiesta numerica - Conseguenze - Nel caso di mancata e o ritardata assunzione da parte del soggetto pubblico richiedente - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Il quarto comma dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977 n. 285 recante provvedimenti per l'occupazione giovanile prevede che le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti riguardanti personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, presentino alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della stessa legge, nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati nel comune, di età compresa fra i 15 ed i 29 anni, e nella quale gli stessi vengono inseriti previa formazione, dal parte di apposita commissione, di una graduatoria resa pubblica e comunicata al comune per l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione. In tali casi l'avviamento avviene a cura della sezione di collocamento, ed è operato - per l'appunto - sulla base della graduatoria. Da ciò consegue che: 1) nei limiti della richiesta numerica proveniente dall'Amministrazione che intende procedere all'assunzione, il lavoratore iscritto nella lista speciale ed utilmente inserito nella graduatoria alla quale l'Ufficio di collocamento deve uniformarsi, vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento in esecuzione della richiesta medesima; 2) il lavoratore avviato per il tramite del collocamento pubblico, sebbene non divenga ipso facto titolare di un rapporto di lavoro con il soggetto richiedente e neppure della potestà di richiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di quest'ultimo di concludere il relativo contratto, sia titolare - tuttavia - di un diritto soggettivo all'assunzione, la cui violazione da parte del soggetto richiedente (il quale, dovendo procedere alla sostituzione di uno dei giovani gia assunti poi dimessosi, proceda alla richiesta di avviamento di un altro lavoratore, con provvedimento poi annullato dal Giudice amministrativo) lo abilita - nei confronti del soggetto pubblico - alla domanda risarcitoria la cui cognizione rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1977 num. 285 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)